di admin·Commenti disabilitati su Una bomba a orologeria: gli amministratori responsabili verso i creditori con il PROPRIO CAPITALE PERSONALE
💣Una bomba a orologeria: gli amministratori responsabili verso i creditori con il PROPRIO CAPITALE PERSONALE (art. su ItaliaOggi) 👉Forse non è ancora chiaro che presto inizieranno i processi contro sindaci e amministratori, ed inevitabilmente anche il sequestro di patrimoni mobiliari ed immobiliari PERSONALI… ❗❗Tutto questo non succede se rispetti il 2086 2° comma, e rispettare il 2086 2° comma è possibile solo con il Cruscotto di Controllo, vieni ai prossimi eventi GRATIS per capire come fare ad adeguarti al 2086 2° comma:⤵ a Mestre 7 febbraio ➡ https://tinyurl.com/uxx2sxz a Roma 20 febbraio ➡ https://tinyurl.com/y2ftlzd3 a Bologna il 21 febbraio ➡ https://tinyurl.com/tru2wsq a Milano il 28 febbraio ➡ https://tinyurl.com/yyv8mrxc
di admin·Commenti disabilitati su 🔥SOFTWARE INDICI GESTIONE DELLA CRISI GRATIS !
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di admin·Commenti disabilitati su nuovi eventi Cruscotto a Mestre e Bologna
Il 16 marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche al codice della crisi: tu sai già cosa fare per essere in linea con il nuovo art. 2086 comma 2?
Sai che l’art. 2086 2° comma impone a tutti gli imprenditori di dotare l’azienda di ad un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile?
Ti stai organizzando su come misurare la continuità aziendale che è diventata un obbligo di legge?
Agli eventi Gratuiti Cruscotto di Controllo, venerdì 7 febbraio per la prima volta in assoluto a Mestre e venerdì 21 febbraio a Bolognaavrai tutte le risposte, potrai fare tutte le domande che vorrai e potrai confrontarti con i tuoi colleghi.
Oltre agli aspetti legati alla riforma sulla crisi parleremo del futuro della professione; come confermano gli studi degli economisti la consulenza è vista in fortissima crescita, e sarà proprio questo il driver dei prossimi anni per i nostri studi.
di admin·Commenti disabilitati su Video intervista: Nuova gestione delle Crisi d’Impresa
NUOVA GESTIONE DELLE CRISI D’IMPRESA, Simone Brancozzi intervistato da Gianluca Brambilla, un video pratico per gli imprenditori e tutti quelli che hanno interessi in azienda. Per parlare con Simone Brancozzi vieni ai prossimi eventi: a Fano 19-20 dicembre ➡ https://tinyurl.com/tlcwb67
di admin·Commenti disabilitati su Verbale del cda 2476 VI comma, anche questo a Fano il 19-20 dicembre all’evento Cruscotto
Nei miei eventi sto consigliando a tutti i colleghi di far adottare agli amministratori la seguente delibera in modo da poter limitare/escludere la loro responsabilità verso le obbligazioni sociali imposta dal nuovo art. 2476 sesto comma e dal secondo comma dell’art. 2086, già in vigore dal 16 marzo 2019, nel caso di mancata adozione di misure protettive del patrimonio sociale. Di tutto questo e tanto altro parleremo al prossimo evento sul Cruscotto a a Fano il 19-20 dicembre, info e iscrizioni Gratuite al link seguente: http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo Il CdA preso atto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019 al codice civile, ed in particolare al nuovo art. 2086 secondo comma e al nuovo art. 2476 sesto comma, che impongono all’imprenditore collettivo l’obbligo di adottare degli adeguati assetti organizzativi e delle procedure aziendali che consentano il presidio ed il monitoraggio della continuità aziendale, intesa come capacità dell’azienda di operare quotidianamente delle scelte che diano un futuro migliore; e valutato che le nuove norme prescrivono inoltre, che gli assetti organizzativi e le procedure aziendali, debbano poter intercettare gli indizi di crisi DELIBERADi implementare all’interno dell’azienda dei sistemi di controllo qualitativi basati sul modello scientifico della Balanced Scorecard dei Professori Kaplan e Norton che risulta ad oggi essere l’unico strumento di controllo capace di misurare la permanenza in azienda della continuità aziendale. Il CdA ritiene con questo di aver assolto in particolare agli obblighi di protezione del patrimonio sociale imposti dal nuovo sesto comma dell’art. 2476. Il www.cruscottodicontrollo.it è uno strumento basato sulla Balanced Scorecard di Kaplan e Norton ed è di per se idoneo a rispettare il 2086 secondo comma ed il nuovo 2476 sesto comma. Agli eventi Gratuiti Cruscotto di Controllo, il prossimo è giovedì e venerdì 19-20 dicembre (presso Tag Hotel****, Via Einaudi 2/a), potrai fare tutte le domande che vorrai e potrai confrontarti con i tuoi colleghi. Ti ricordiamo che vitto e alloggio è a parte, ma puoi usufruire delle nostre convenzioni con il Tag Hotel: convenzione con il Tag in camera singola: se vuoi rimanere al Tag Hotel puoi usufruire del prezzo convenzionato di 120€ iva inclusa, che comprende pranzo e cena del primo giorno, pernotto, colazione e pranzo del secondo giorno (pagamento e prenotazione direttamente con l’hotel) convenzione con il Tag in camera doppia: se vuoi rimanere al Tag Hotel puoi usufruire del prezzo convenzionato di 170€ iva inclusa, che comprende pranzo e cena del primo giorno, pernotto, colazione e pranzo del secondo giorno 2 persone, quindi sarebbero 85€ a testa in questo caso (pagamento e prenotazione direttamente con l’hotel) ps: ti ricordiamo che puoi alloggiare e mangiare dove vuoi, a tua libera scelta …ma affrettati ad iscriverti perchè i posti in aula sono limitati! Clicca qui per iscriverti gratis all’ evento di Fano! http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo COSA FAREMO AGLI EVENTI Innanzitutto siamo gli unici in Italia a proporre un evento su come costruire una Balanced Scorecard di Kaplan e Norton, che è l’unico strumento al mondo validato scientificamente e quindi opponibile in tribunale per la misurazione della continuità aziendale… All’evento, oltre ad apprendere come costruire una Balanced Scorecard, e quindi come misurare la continuità aziendale, parleremo di tutte le tematiche riguardanti il controllo di gestione qualitativo, le novità introdotte dall’ art. 2086, la riforma della crisi d’impresa, i nuovi obblighi per imprenditori e revisori, ecc… Ecco gli argomenti degli eventi: Lavori di Gruppo, moltissima pratica sulla costruzione dei cruscottiDefinire una PIANIFICAZIONE STRATEGICA AZIENDALE di successo sulla base di analisi dell’ambiente, del mercato, dei punti di forza e di debolezza della tua aziendaFare un’analisi SWOT, punti di forza e debolezza dell’aziendaCostruire una MAPPA STRATEGICA dell’azienda che sia UNA VERA GUIDA alle scelte imprenditoriali futureIndividuare gli INDICATORI fondamentali (KPI), i PESI e gli OBIETTIVI da misurare nelle 4 principali aree aziendali, per raggiungere tutti gli obiettivi prefissatiCostruire un’ORGANIGRAMMA completo e funzionale, che sia veramente di aiuto all’organizzazione aziendaleUtilizzare la PIATTAFORMA del Cruscotto di Controllo: come inserire i valori misurati ed ottenere uno ‘screening’ completo e dettagliato della tua aziendaCase history reali su Cruscotti già costruitiLa legge 155 PROGRAMMA DELL’ EVENTO:19 Dicembre dalle 11 alle 13 in aulapranzo ore 13 (a pagamento: non è obbligatorio pranzare al Tag Hotel****)dalle 14 alle 19 in aulacena ore 20 (a pagamento: non è obbligatorio cenare al Tag Hotel****)dalle 21.30 lavoro di gruppo a oltranza 20 Dicembre dalle 9 alle 11 in aulaore 11 riconsegna cameredalle 11.30 alle 13.30 in aula, fine lavoripranzo ore 13.30 (a pagamento: non è obbligatorio pranzare al Tag Hotel****)dalle 13.30 alle 19.00 possibilità di parlare col Dott. Brancozzi di qualsiasi cosa, anche di aspetti collaborativi ed economici***E’ possibile sin da ora prenotare l’orario del colloquio Clicca qui per iscriverti gratis all’ evento di Fano! http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo
Il CdA preso atto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14/2019 al codice civile, ed in particolare al nuovo art. 2086 secondo comma e al nuovo art. 2476 sesto comma, che impongono all’imprenditore collettivo l’obbligo di adottare degli adeguati assetti organizzativi e delle procedure aziendali che consentano il presidio ed il monitoraggio della continuità aziendale, intesa come capacità dell’azienda di operare quotidianamente delle scelte che diano un futuro migliore; e valutato che le nuove norme prescrivono inoltre, che gli assetti organizzativi e le procedure aziendali, debbano poter intercettare gli indizi di crisi DELIBERADi implementare all’interno dell’azienda dei sistemi di controllo qualitativi basati sul modello scientifico della Balanced Scorecard dei Professori Kaplan e Norton che risulta ad oggi essere l’unico strumento di controllo capace di misurare la permanenza in azienda della continuità aziendale. Il CdA ritiene con questo di aver assolto in particolare agli obblighi di protezione del patrimonio sociale imposti dal nuovo sesto comma dell’art. 2476. Il www.cruscottodicontrollo.it è uno strumento basato sulla Balanced Scorecard di Kaplan e Norton ed è di per se idoneo a rispettare il 2086 secondo comma ed il nuovo 2476 sesto comma. Agli eventi Gratuiti Cruscotto di Controllo, il prossimo è giovedì e venerdì 19-20 dicembre (presso Tag Hotel****, Via Einaudi 2/a), potrai fare tutte le domande che vorrai e potrai confrontarti con i tuoi colleghi. Ti ricordiamo che vitto e alloggio è a parte, ma puoi usufruire delle nostre convenzioni con il Tag Hotel: convenzione con il Tag in camera singola: se vuoi rimanere al Tag Hotel puoi usufruire del prezzo convenzionato di 120€ iva inclusa, che comprende pranzo e cena del primo giorno, pernotto, colazione e pranzo del secondo giorno (pagamento e prenotazione direttamente con l’hotel) convenzione con il Tag in camera doppia: se vuoi rimanere al Tag Hotel puoi usufruire del prezzo convenzionato di 170€ iva inclusa, che comprende pranzo e cena del primo giorno, pernotto, colazione e pranzo del secondo giorno 2 persone, quindi sarebbero 85€ a testa in questo caso (pagamento e prenotazione direttamente con l’hotel) ps: ti ricordiamo che puoi alloggiare e mangiare dove vuoi, a tua libera scelta …ma affrettati ad iscriverti perchè i posti in aula sono limitati! Clicca qui per iscriverti gratis all’ evento di Fano! http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo COSA FAREMO AGLI EVENTI Innanzitutto siamo gli unici in Italia a proporre un evento su come costruire una Balanced Scorecard di Kaplan e Norton, che è l’unico strumento al mondo validato scientificamente e quindi opponibile in tribunale per la misurazione della continuità aziendale… All’evento, oltre ad apprendere come costruire una Balanced Scorecard, e quindi come misurare la continuità aziendale, parleremo di tutte le tematiche riguardanti il controllo di gestione qualitativo, le novità introdotte dall’ art. 2086, la riforma della crisi d’impresa, i nuovi obblighi per imprenditori e revisori, ecc… Ecco gli argomenti degli eventi: Lavori di Gruppo, moltissima pratica sulla costruzione dei cruscottiDefinire una PIANIFICAZIONE STRATEGICA AZIENDALE di successo sulla base di analisi dell’ambiente, del mercato, dei punti di forza e di debolezza della tua aziendaFare un’analisi SWOT, punti di forza e debolezza dell’aziendaCostruire una MAPPA STRATEGICA dell’azienda che sia UNA VERA GUIDA alle scelte imprenditoriali futureIndividuare gli INDICATORI fondamentali (KPI), i PESI e gli OBIETTIVI da misurare nelle 4 principali aree aziendali, per raggiungere tutti gli obiettivi prefissatiCostruire un’ORGANIGRAMMA completo e funzionale, che sia veramente di aiuto all’organizzazione aziendaleUtilizzare la PIATTAFORMA del Cruscotto di Controllo: come inserire i valori misurati ed ottenere uno ‘screening’ completo e dettagliato della tua aziendaCase history reali su Cruscotti già costruitiLa legge 155 PROGRAMMA DELL’ EVENTO:19 Dicembre dalle 11 alle 13 in aulapranzo ore 13 (a pagamento: non è obbligatorio pranzare al Tag Hotel****)dalle 14 alle 19 in aulacena ore 20 (a pagamento: non è obbligatorio cenare al Tag Hotel****)dalle 21.30 lavoro di gruppo a oltranza 20 Dicembre dalle 9 alle 11 in aulaore 11 riconsegna cameredalle 11.30 alle 13.30 in aula, fine lavoripranzo ore 13.30 (a pagamento: non è obbligatorio pranzare al Tag Hotel****)dalle 13.30 alle 19.00 possibilità di parlare col Dott. Brancozzi di qualsiasi cosa, anche di aspetti collaborativi ed economici***E’ possibile sin da ora prenotare l’orario del colloquio Clicca qui per iscriverti gratis all’ evento di Fano! http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo
di admin·Commenti disabilitati su Il 16 Dicembre le “NANOIMPRESE” che superano i limiti devono nominare il revisore: Il “risk management” cambia l’approccio metodologico del revisore soprattutto nelle micro SRL
È noto come il primo comma dell’art. 12 del D.Lgs. 14/19 obbliga gli imprenditori “alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”. Questa disposizione si innesta con la prescrizione dell’art. 2086 secondo comma il quale statuisce che l’imprenditore collettivo ha “il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”. In pratica l’imprenditore è oggi tenuto ad istituire un adeguato sistema di controllo incentrato sulla rilevazione anticipata del rischio di insolvenza dove per rischio si intende la possibile manifestazione negativa di un fenomeno aleatorio di cui sia possibile fornire statisticamente una determinata previsione e con il termine insolvenza si descrive lo stato di un soggetto debitore quando questi risulti impossibilitato ad adempiere, regolarmente e tempestivamente, alle obbligazioni assunte. Assunte queste definizioni sarebbe inopportuno pensare che il rischio di insolvenza possa essere monitorato soltanto analizzando l’aspetto economico/finanziario della gestione perché gli eventi negativi potrebbero insorgere in svariati altri ambiti. Si pensi ad esempio ai rischi legati alla sicurezza e salute dei lavoratori così come il danno ambientale, che potrebbero comportare addirittura la chiusura degli impianti, oppure i rischi legati all’obsolescenza dei prodotti venduti così come una pessima “costumer satisfation”, che potrebbero condurre in breve a pesanti cadute del fatturato. In considerazione dell’estrema importanza di questa di questa disposizione il legislatore ha anche previsto che alcuni soggetti possano o debbano, a seconda dei casi, intervenire per garantire che il sistema di “risck management” sia effettivamente implementato e pertanto da un lato ha reintrodotto, a favore dei soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale di s.r.l. prive di organo di controllo, la facoltà di denuncia al tribunale ex articolo 2409 del codice civile e dall’altra ha introdotto l’obbligo, per gli organi di controllo societari, tra cui il revisore, di verificare se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato. Per il revisore in particolare il precetto introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 14/19 costituisce un radicale cambio di prospettiva perché lo obbliga ad assumere provvedimenti nel caso in cui l’assetto organizzativo medesimo sia ritenuto inadeguato, pena gravi responsabilità di carattere patrimoniale. Ciò per lui comporta indubbiamente una modifica dell’approccio metodologico. È fuor di dubbio che la prima attenta valutazione del revisore dev’essere fatta al momento del conferimento dell’incarico, occasione in cui i principi di revisione impongono venga valutata, fra l’altro, la competenza e l’orientamento al controllo della direzione e dei responsabili delle attività di governance della società. Qualora non fosse istituito alcun valido sistema di “risk management”, in violazione delle norme sopra descritte, il revisore dovrebbe concludere per una sostanziale incompetenza e mancanza di orientamento al controllo degli amministratori, circostanza dalla quale deriverebbe, come conseguenza logica, una rinuncia all’assunzione dell’incarico.
Nel corso dello svolgimento dell’incarico, invece, la norma sopra citata pone a carico del revisore sia la già nota verifica sull’assetto organizzativo dell’impresa, sia la verifica della sussistenza di “indizi di crisi”, in presenza dei quali ha l’obbligo di attivarsi, in una prima fase, per il così detto “allerta interno” a cui eventualmente far seguire, in caso di inerzia degli amministratori, “l’allerta esterno”. È evidente che non si tratta semplicemente di applicare il principio di revisione ISA Italia 570, il quale pure individua una serie di indicatori finanziari, gestionali e di altra natura atti a far sorgere dubbi significativi in merito alla permanenza della condizione di continuità aziendale, bensì di effettuare un’attività di controllo a più ampio raggio per cogliere indizi di crisi in ogni singolo aspetto della gestione. In questo senso l’attività del revisore può risultare assai più ardua qualora si tratti operare in una così detta “nano-impresa”, vale a dire società caratterizzata da un sistema organizzativo strutturato in forma rudimentale, che assolve i vari obblighi amministrativi e contabili avvalendosi principalmente di servizi di terzi. In un ambiente contraddistinto da opacità nella gestione dei flussi informativi e difficoltà a delineare con certezza le caratteristiche del sistema di controllo interno, l’impegno del revisore sia in termini di capacità professionale sia in termini di tempo impiegato risultano moltiplicati e non certamente ridotti ad un pugno di ore di lavoro come da alcuni incautamente ipotizzato. Un altro problema di grande rilievo attiene alla quantificazione del rischio. La procedura di “allerta precoce” va attivata solo quando la probabilità d’insolvenza subisce un incremento tale da superare la “soglia l’allerta” definita a priori con apposito regolamento interno o stabilita nel piano aziendale (risk tollerance). È quindi la probabilità di futura insolvenza che deve esprimere in modo sintetico ed univoco il “fondato indizio di crisi”. Il problema allora è stabilire in termini operativi quali e quante informazioni utilizzare dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, come calcolare in modo oggettivo la probabilità d’insolvenza ed infine quale “misura di probabilità” considerare e come definirla puntualmente come indicatore di crisi. A tal fine appare pressochè necessario per il revisore dotarsi di opportuni strumenti, validati scientificamente, che possano dar origine ad una analisi rigorosa e tecnicamente impeccabile. La www.milanorevisioni.it nelle sue metodologie di revisione adotta la misurazione degli elementi qualitativi basati sulla Balanced Scorecard, nello specifico il www.cruscottodicontrollo.it Nel caso avessi bisogno di un consulto o di capire come poter gestire la nomina del Revisore presso le SRL tue clienti non esitare a contattarci su questo sito. www.milanorevisioni.it
Milano Revisioni e Ristrutturazioni Aziendali Srl Il primo ed unico Revisore Tutor Aziendale Numero Isrizione Albo revisori 180925 Sezione A Corso Monforte, 7 MILANO Numero Verde 800 135 806 www.milanorevisioni.it
La mancata adozione degli adeguati assetti (art. 2086 II comma) può comportare la segnalazione in tribunale da parte del 10% dei soci delle Srl.
Siamo sicuri che sia un obbligo che si può anche non rispettare?
Leggi sotto l’articolo completo pubblicato sul Sole24Ore ad ottobre 2019.
Ecco spiegato nel video uno dei motivi per adeguarsi immediatamente al secondo comma del 2086, di questo e tanto altro parleremo al prossimo Bootcamp sul Cruscotto di Controllo di Fano, GRATUITO:
Convenzione con il Tag in camera singola: se vuoi rimanere al Tag Hotel puoi usufruire del prezzo convenzionato di 120€ iva inclusa, che comprende pranzo e cena del primo giorno, pernotto, colazione e pranzo del secondo giorno (pagamento e prenotazione direttamente con l’hotel)
Convenzione con il Tag in camera doppia: se vuoi rimanere al Tag Hotel puoi usufruire del prezzo convenzionato di 170€ iva inclusa, che comprende pranzo e cena del primo giorno, pernotto, colazione e pranzo del secondo giorno 2 persone, quindi sarebbero 85€ a testa in questo caso (pagamento e prenotazione direttamente con l’hotel)
ps: ti ricordiamo che puoi alloggiare e mangiare dove vuoi, a tua libera scelta
Ecco l’articolo completo del Sole24Ore:
“Srl, torna il ricorso al tribunale per la denuncia di gravi irregolarità di gestione”
Il nuovo «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» ha reintrodotto esplicitamente nella disciplina delle Srl la possibilità di denuncia al tribunale ex articolo 2409 del codice civile, rimedio previsto prima della riforma, secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, solo per le Spa. Detta scelta legislativa appare coerente con il sistema riformato finalizzato all’emersione anticipata della crisi d’impresa.
La modifica è contenuta nel comma 2 dell’articolo 379 del Dlgs 14/2019 che ha introdotto un sesto comma all’articolo 2477 del codice civile, la cui formulazione è la seguente «si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo». L’Autorità giudiziaria potrà dunque intervenire nella vita della società a responsabilità limitata su denuncia dei soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure dell’organo di controllo, per ripristinare la legalità dell’amministrazione in caso di sospetto di gravi irregolarità tali da poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate.
La novella legislativa risolve l’annoso dibattito sull’applicabilità dell’articolo 2409 del codice civile alle Srl, iniziato a seguito della riforma del diritto societario contenuta nel Dlgs 6/2003, che aveva eliminato nella disciplina delle Srl il rinvio all’articolo 2409 del codice civile.
Pur non mancando posizioni contrarie sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, il filone prevalente riteneva l’eliminazione del richiamo nella disciplina delle Srl, anche in base all’analisi della relazione accompagnatoria al decreto delegato, quale esplicita volontà del legislatore di rendere inapplicabile l’articolo 2409 del codice civile alle Srl (si veda tra le altre la sentenza della Cassazione civile 403 del 13 gennaio 2010).
Si riteneva che l’azione di responsabilità ex articolo 2476 del codice civile comma 3, accompagnata dall’ulteriore potere di richiedere la revoca cautelare degli amministratori ritenuti responsabili di gravi irregolarità nella gestione della società, fosse sufficiente quale strumento di tutela per difendersi dalla mala gestio degli amministratori.
La reintroduzione dell’articolo 2409 del codice civile per le Srl, anche prive dell’organo di controllo, coerentemente con l’intento della riforma, rafforza la disciplina sulla prevenzione della crisi d’impresa, per la protezione di terzi e degli interessi pubblici generali, facendo leva su controlli interni ed esterni all’impresa, e incidendo in maniera preponderante sui rapporti interni tra i soci di Srl.
Di particolare rilievo, al fine della denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile, è il rapporto con il riformato articolo 2086 del codice civile, il quale impone l’obbligo di istituire «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».
Occorrerà porre particolare attenzione alla possibilità che una violazione dell’articolo 2086 del codice civile si configuri quale grave irregolarità di cui all’articolo 2409 del codice civile per la denuncia al tribunale.
Ecco spiegato nel video uno dei motivi per adeguarsi immediatamente, di questo e tanto altro parleremo al prossimo Bootcamp sul Cruscotto di Controllo di Fano, GRATUITO:
di admin·Commenti disabilitati su A Roma 29/11 e Milano 4/12: il 10% dei soci delle Srl possono rivolgersi in tribunale ! (Leggi sotto l’articolo del Sole24Ore)
✔La mancata adozione degli adeguati assetti (art. 2086 II comma) può comportare la segnalazione in tribunale da parte del 10% dei soci delle Srl.Siamo sicuri che sia un obbligo che si può anche non rispettare?
Ecco spiegato nel video uno dei motivi per adeguarsi immediatamente, di questo e tanto altro parleremo ai prossimi Bootcamp sul Cruscotto di Controllo GRATUITI:⤵ Roma http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo-roma Milano http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo-milano Questo è l’articolo comparso sul Sole24Ore ad ottobre 2019:
►►”Srl, torna il ricorso al tribunale per la denuncia di gravi irregolarità di gestione”Il nuovo «Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza» ha reintrodotto esplicitamente nella disciplina delle Srl la possibilità di denuncia al tribunale ex articolo 2409 del codice civile, rimedio previsto prima della riforma, secondo dottrina e giurisprudenza prevalente, solo per le Spa. Detta scelta legislativa appare coerente con il sistema riformato finalizzato all’emersione anticipata della crisi d’impresa. La modifica è contenuta nel comma 2 dell’articolo 379 del Dlgs 14/2019 che ha introdotto un sesto comma all’articolo 2477 del codice civile, la cui formulazione è la seguente «si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo».
L’Autorità giudiziaria potrà dunque intervenire nella vita della società a responsabilità limitata su denuncia dei soci che rappresentano il decimo del capitale sociale oppure dell’organo di controllo, per ripristinare la legalità dell’amministrazione in caso di sospetto di gravi irregolarità tali da poter arrecare danno alla società o a una o più società controllate. La novella legislativa risolve l’annoso dibattito sull’applicabilità dell’articolo 2409 del codice civile alle Srl, iniziato a seguito della riforma del diritto societario contenuta nel Dlgs 6/2003, che aveva eliminato nella disciplina delle Srl il rinvio all’articolo 2409 del codice civile.Pur non mancando posizioni contrarie sia in dottrina che nella giurisprudenza di merito, il filone prevalente riteneva l’eliminazione del richiamo nella disciplina delle Srl, anche in base all’analisi della relazione accompagnatoria al decreto delegato, quale esplicita volontà del legislatore di rendere inapplicabile l’articolo 2409 del codice civile alle Srl (si veda tra le altre la sentenza della Cassazione civile 403 del 13 gennaio 2010). Si riteneva che l’azione di responsabilità ex articolo 2476 del codice civile comma 3, accompagnata dall’ulteriore potere di richiedere la revoca cautelare degli amministratori ritenuti responsabili di gravi irregolarità nella gestione della società, fosse sufficiente quale strumento di tutela per difendersi dalla mala gestio degli amministratori.
La reintroduzione dell’articolo 2409 del codice civile per le Srl, anche prive dell’organo di controllo, coerentemente con l’intento della riforma, rafforza la disciplina sulla prevenzione della crisi d’impresa, per la protezione di terzi e degli interessi pubblici generali, facendo leva su controlli interni ed esterni all’impresa, e incidendo in maniera preponderante sui rapporti interni tra i soci di Srl. Di particolare rilievo, al fine della denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile, è il rapporto con il riformato articolo 2086 del codice civile, il quale impone l’obbligo di istituire «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale». Occorrerà porre particolare attenzione alla possibilità che una violazione dell’articolo 2086 del codice civile si configuri quale grave irregolarità di cui all’articolo 2409 del codice civile per la denuncia al tribunale.
di admin·Commenti disabilitati su Articolo sul Sole24Ore di Bubbio e Brancozzi: La crisi d’impresa emerge in anticipo anche con la valutazione qualitativa
Con immenso piacere condivido con voi il mio articolo che è stato pubblicato oggi da Il Sole 24 ORE e cho ho scritto a 4 mani con il Prof. Alberto Bubbio (Primo a tradurre nel 2001 il libro di Kaplan e Norton sulla Balanced Scorecard in Italia), dove mettiamo in evidenza la necessità di inserire in azienda degli strumenti di CONTROLLO QUALITATIVO, come la BSC ed il WWW.CRUSCOTTODICONTROLLO.IT (che ricordo è una Balanced Scorecard), al fine di permettere all’imprenditore, agli Amministratori, ai Revisori ed ai Commercialisti consulenti dell’azienda (che saranno chiamati a rispondere dai clienti del loro mancato adeguamento) il puntuale rispetto delle nuove disposizioni normative già in vigore dal 16 Marzo 2019: Articoli 2086 secondo comma, 2476 sesto comma e 2477 sesto comma codice civile e art. 14 1′ comma D.Lgs. 14/2019.Nei prossimi eventi del cruscotto approfondiremo questi aspetti ecco le date affrettati a prenotare TUTTO Gratuito:TREVISO 27/11/2019Cruscotto di Controllo http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo-treviso
ROMA 29/11/2019Cruscotto di Controllo http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo-roma
MILANO 04/12/2019Cruscotto di Controllo http://www.cruscottodicontrollo.it/evento-cruscotto-di-controllo-milano