LA RIFORMA DELLA CRISI AZIENDALE E DEL FALLIMENTO E’ GIA’ OPERATIVA….MA POCHI SI PREOCCUPANO.

Siamo agli sgoccioli. La legge 155/2017, già in vigore, sta per avere i propri decreti attuativi che saranno UNA RIVOLUZIONE, UNA BOMBA ATOMICA nella gestione delle imprese italiane soprattutto in quelle non performanti.

Il tema è caldo ed investe fin da ora la responsabilità dei Revisori, che da quando la legge 155 è in vigore (dal 2017) non possono astenersi dal MISURARE, secondo parametri oggettivi e scientifici, lo stato di degrado dell’equilibrio finanziario ed economico delle società dove sono nominati. I GIRI DI PAROLE CHE DICONO TUTTO E NIENTE SULLO STATO DI SALUTE DELL’AZIENDA ORMAI NON SERVONO PIU’ A SCUDARE LA RESPONSABILITA’ DEI REVISORI.
Analoghe responsabilità gravano anche sugli amministratori, e quindi anche sui loro consulenti, che NON POSSONO PIU’ PORTARE AVANTI AZIENDE SQUILIBRATE SENZA AVER ADOTTATO GLI OPPORTUNI STRUMENTI DI ALLERTA E DI FRONTEGGIAMENTO.

Ormai da un anno la MISURAZIONE DELLA SALUTE AZIENDALE è un atto dovuto e se non lo si fa si è responsabili dei futuri dissesti, e dei conseguenti reati legati ad essi.

Qualcuno potrà dire che non esistono ancora dei PARAMETRI DI LEGGE che discriminino aziende performanti da quelle squilibrate, ma a questo si può facilmente rispondere che in dottrina e nella prassi esistono moltissimi strumenti validati capaci di misurare oggettivamente la performance aziendale. Quindi esiste un obbligo di legge che impedisce la prosecuzione dell’attività aziendale quando le aziende non siano più performanti, esistono degli strumenti scientifici capaci di effettuare una puntuale ed efficace misurazione, ne consegue che INCOMPE IN CAPO A REVISORI ED AMMINISTRATORI ORMAI, DA UN ANNO L’OBBLIGO DI MISURARE LA PERFORMANCE AZIENDALE ED ADOTTARE OPPORTUNI PROVVEDIMENTI.
Il cruscotto di controllo http://www.cruscottodicontrollo.it/cruscotto-per-commercialisti/ è già predisposto per la misurazione dell’equilibrio aziendale secondo i dettami della legge 155/2017.

Tornando alle vicende normative nel quadro normativo complessivo diventerà cruciale “la previsione di una fase preventiva di allerta”. Come scrive puntualmente sul Il Sole 24 Ore Giovanni Neri “…Allerta che punta a essere intesa come strumento di sostegno, che potrà risolversi anche in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici).

È stata allora già prevista l’istituzione, presso ciascuna camera di commercio, di un organismo che assisterà il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi. Un soggetto al di fuori dei tribunali per evitare che l’imprenditore possa vivere la composizione anticipata della crisi come un’anticamera della liquidazione. La prospettiva di successo, sottolinea il ministero della Giustizia, dipende in gran parte dalla propensione degli imprenditori ad avvalersene tempestivamente.

In questo senso è stato delineato un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale), per chi lo utilizzerà, e di deterrenti per chi invece non vi ricorrerà pur esistendone le condizioni. Istituito poi un obbligo di segnalazione dei principali indizi di difficoltà finanziaria da parte dei maggiori creditori istituzionali (l’agenzia delle Entrate, l’Inps e gli agenti della riscossione delle imposte) o a opera degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria. Contestualmente, si estenderà l’obbligo di ricorso al sindaco o al collegio sindacale per le srl che rientreranno in una tipologia predefinita da 3 parametri di natura economica e occupazionale. Nella fase necessaria a trovare un accordo, l’imprenditore potrà ottenere, rivolgendosi al tribunale, misure protettive, per impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del debitore da parte dei creditori….”

Come si vede una rivoluzione copernicana che ha come pilastro fondante la misurazione costante dello stato di salute dell’azienda che dovrà essere Precisa ed Oggettiva basata su parametri numerici e non su semplici giri di parole.

Il Cruscotto di controllo aziendale diventa uno strumento straordinario di:

a) Misurazione della salute;

b) Eliminare le responsabilità dei revisori;

c) Migliorare la consulenza sugli amministratori

d) Aumentare i margini e il fatturato dello studio

e) Migliorare la cultura aziendale in italia.

Prof. Simone Brancozzi

Simone Brancozzi
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